SIEV

Statuto

Statuto della Associazione
“Società Italiana di Estimo e Valutazione” in sigla SIEV

Titolo I
Sede – Scopi – Patrimonio – Contribuzione
Art.1 – Costituzione. Sede

E’ costituita l’Associazione “Società Italiana di Estimo e Valutazione”, in sigla SIEV, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.
L’Associazione ha sede presso il Presidente pro tempore.

Art.2 – Scopi L’Associazione ha per scopo l’indirizzo, la ricerca e lo sviluppo, il coordinamento e la diffusione delle attività di valutazione esplicate nei seguenti campi:
  1. l’architettura, l’ingegneria civile, edile, dell’ambiente e del territorio,
  2. la pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
  3. gli investimenti pubblici e privati di natura immobiliare e infrastrutturale;
  4. il mercato immobiliare e la produzione edilizia;
  5. la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali e ambientali;
  6. la finanza immobiliare.

L’Associazione si occupa altresi delle valutazioni inerenti le iniziative economiche che producono effetti rilevanti sul territorio, sulla città e sull’ambiente; le procedure di selezione inerenti gli interventi sulla città, il territorio e l’ambiente; qualsiasi altra attività dell’uomo incidente sulla città, il territorio, l’ambiente.

Nel perseguimento di detto scopo, l’Associazione:

  • collabora con enti pubblici ed enti e soggetti privati nello studio e nella soluzione di problemi di rilevante interesse scientifico e culturale;
  • organizza, promuove, realizza e favorisce studi, ricerche, convegni, attività formative;
  • promuove ed incentiva la collaborazione tra enti pubblici ed enti e soggetti privati nell’organizzazione di studi, ricerche, convegni, attività formative;
  • cura la produzione e la diffusione di proprie pubblicazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può dar vita o partecipare ad autonome persone giuridiche i cui fini siano strumentali rispetto all’azione e agli scopi dell’Associazione.

Art.3 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da donazioni e da sovvenzioni pubbliche o private, nonché dai proventi delle attività strumentali eventualmente esercitate.

I soci effettivi ed ordinari sono tenuti al pagamento dell’intera quota annuale, qualunque sia il momento in cui aderiscono all’Associazione.

Titolo II
Soci – L’organizzazione dell’Associazione
Capo I
I soci e gli organi dell’Associazione
Art.4 – Soci

I soci dell’Associazione si dividono in soci effettivi e soci ordinari.

Possono divenire soci ordinari dell’Associazione persone fisiche (purché maggiorenni e di virtuosa condotta morale) e giuridiche che ne condividano scopi, finalità e spirito e che operino nel mondo della cultura, dell’economia, della ricerca, dell’arte, della scienza, della politica.

La qualità di socio ordinario si assume con la comunicazione dell’accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio direttivo, il quale deciderà verificando la sussistenza dei requisiti morali e professionali. L’atto di accettazione è preso dal Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei componenti.

Possono divenire soci effettivi persone fisiche di chiara fama in ogni campo dell’economia, della cultura, della scienza, di cui sia riconosciuta l’importanza dell’opera o l’alta statura morale o culturale. I soci fondatori sono soci effettivi.

La qualità di socio effettivo si assume altresì con la comunicazione dell’accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio direttivo, il quale deciderà verificando la sussistenza dei requisiti morali e scientifici. L’atto di accettazione è preso dal Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi dei componenti.

Possono divenire soci effettivi enti pubblici le cui funzioni si esplichino nel campo d’azione dell’Associazione.

I soci effettivi ed ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, con deliberazione unanime, può proporre all’Assemblea la nomina a socio effettivo, per acclamazione, di personalità emerite. I soci effettivi emeriti possono essere nominati in numero complessivo che non superi il venti per cento dei soci effettivi. I soci effettivi emeriti non sono tenuti al versamento della quota associativa annua

La perdita della qualità di socio consegue:

  • alle dimissioni del socio, che non esimono comunque dal pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso;
  • all’esclusione per mancato pagamento della quota associativa annua;
  • alla perdita dei requisiti legittimanti l’appartenenza, in seguito a comportamenti che determinino l’incompatibilità con la permanenza nell’Associazione, compresa la violazione di norme del presente Statuto, o per comportamenti lesivi del prestigio, dell’onore, del patrimonio dell’Associazione.

L’esclusione è motivata ed è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti. Contro la delibera è ammesso reclamo al Comitato dei probiviri a norma del presente Statuto.

Art.5 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Comitato dei probiviri;
  • il Collegio dei revisori dei conti.
Art.6 – Centri territoriali

L’Associazione può essere articolata in Centri territoriali. Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea delibera l’attivazione di Centri territoriali definendone un apposito Regolamento generale.

Capo II
L’Assemblea
Art.7 – L’Assemblea

L’Assemblea rappresenta tutti i soci. Ad essa partecipano soci ordinari e soci effettivi con diritto di voto.

Non possono prendere parte all’Assemblea i soci effettivi e ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa e coloro che abbiano acquisito la qualità di socio nei quattro mesi precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell’Associazione per sua iniziativa o per decisione del Consiglio direttivo o a seguito di richiesta avanzata da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è inviata almeno trenta giorni prima della data fissata per l’adunanza. In casi d’urgenza il termine è ridotto a dieci giorni. La convocazione è effettuata per posta elettronica all’indirizzo che il socio ha comunicato al momento dell’ingresso nell’Associazione o a quello a cui abbia successivamente chiesto che venga effettuato l’inoltro.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente, per l’esame del bilancio per l’anno in corso, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea per delega scritta ad altro socio. Ciascun socio non può portare più di una delega. Non è ammesso voto per corrispondenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal membro decano del Consiglio direttivo. Spetta al Presidente la convocazione di un notaio con funzioni di segretario nelle occasioni in cui la legge lo richieda.

Il Presidente sovrintende alle operazioni di voto. Al voto si procede normalmente per alzata di mano. Quando la particolare natura della deliberazione da prendere lo consigli, il Presidente può disporre che la votazione abbia luogo per scheda segreta, disponendo quanto necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Di ogni adunanza è tenuto verbale, per sunto ma completo e veritiero. Tutti i verbali sono conservati nel Libro dei verbali dell’Assemblea, conservato a cura del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Fermo restando quanto previsto per legge, l’Assemblea ordinaria:

  • discute, esamina e approva i bilanci e le relazioni presentati dal Consiglio direttivo;
  • elegge i componenti degli organi dell’Associazione secondo le disposizioni dello Statuto;
  • decide l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
  • elegge il Consiglio direttivo.

Fermo restando quanto previsto per legge, l’Assemblea straordinaria:

  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
  • delibera le modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio direttivo o di almeno la metà più uno dei soci che comprenda almeno i due terzi dei soci effettivi;
  • delibera su ogni altro argomento straordinario sottoposto all’attenzione dell’Assemblea dal Consiglio direttivo;
  • delibera l’acquisto o la cessione di beni immobili.
Capo III
Il Consiglio direttivo
Art.8 – Il Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo spetta l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

I suoi componenti, pari a nove, sono eletti dall’Assemblea tra i soci e restano in carica tre anni. Almeno cinque dei nove membri devono essere scelti fra i soci effettivi.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, che assume la funzione di Presidente dell’Associazione. Il Presidente deve essere scelto fra i soci effettivi. Il primo Consiglio direttivo ed il primo Presidente sono nominati nell’atto costitutivo. I consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge altresì tra i suoi membri il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Segretario.

Allo scadere del Consiglio, scadono anche il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che sono comunque rieleggibili.

Il Consiglio direttivo non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti se non è altrimenti previsto dalla legge o dallo Statuto. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, che provvede a convocarlo, in via ordinaria sette giorni prima in via d’urgenza anche tre giorni prima con e-mail, ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte l’anno. Il Presidente ne regola i lavori e le votazioni. Delle adunanze e delle votazioni è redatto apposito verbale. I verbali sono conservati nel Libro dei verbali del Consiglio direttivo, conservato a cura del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, morte o impedimento definitivo di uno dei Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Se non vi sono soci non eletti, il Presidente convoca l’Assemblea entro tre mesi al fine della sua sostituzione. Qualora vengano meno tre consiglieri, l’intero Consiglio decade e il Presidente convoca senza indugio l’Assemblea al fine della nomina del nuovo Consiglio.

Sulle discussioni e le votazioni i singoli Consiglieri sono tenuti a mantenere il massimo riserbo, salvi i doveri di comunicazione all’Assemblea previsti dalla legge o dallo Statuto. E’ il Consiglio a deliberare circa l’opportunità di dare pubblicità alle proprie delibere.

Il Consiglio direttivo amministra l’Associazione e risponde all’Assemblea. In particolare:

  • predispone i bilanci e li sottopone all’Assemblea;
  • nel rispetto degli indirizzi generali dell’Assemblea, individua le attività da svolgere in concreto e i progetti da sviluppare;
  • cura i rapporti con gli altri soggetti, pubblici e privati;
  • predispone un piano triennale delle attività, indicando priorità, risorse e responsabilità;
  • delibera con maggioranza dei due terzi sull’ammissione dei soci ordinari e dei soci effettivi;
  • propone all’unanimità all’Assemblea la nomina dei soci effettivi emeriti;
  • determina l’ammontare della quota associativa e di altre quote una tantum;
  • delibera sulla variazione dell’indirizzo della sede dell’Associazione nell’ambito dello stesso Comune.
Capo IV
Il Presidente
Art.9 – Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti giuridici e in giudizio ed ha l’uso della firma dell’Associazione. Il Presidente nomina un Vice Presidente, scelto fra i soci effettivi componenti del Consiglio direttivo, che lo coadiuva nelle attività di sua competenza e che lo sostituisca in caso di impedimento. Il Presidente può conferire a soci e a terzi procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.

E’ eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri soci effettivi, resta in carica per tutto il tempo del mandato del Consiglio ed è rieleggibile.

Il Presidente svolge i compiti e le funzioni attribuitigli dallo Statuto ed in generale sovrintende al regolare funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le funzioni e convoca entro venti giorni il Consiglio direttivo affinché provveda alla nomina del nuovo Presidente.

Capo V
Il Comitato dei probiviri e il Collegio dei revisori dei conti
Art.10 – Il Comitato dei probiviri.

Il Comitato dei probiviri è composto da tre membri, tutti eletti tra i soci e di cui almeno uno tra i soci effettivi, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato elegge nel proprio seno il suo Presidente, che lo rappresenta nell’Associazione e ne manifesta deliberazioni e volontà. Al Presidente spetta convocare l’organo.

Il Comitato sovrintende al buon andamento delle attività e al corretto funzionamento degli organi associativi ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Al Comitato dei Probiviri è demandata la soluzione delle controversie di qualunque natura che possano intervenire tra soci e Associazione o tra soci, decidendo quale amichevole compositore, generalmente senza vincoli di forma.

Qualora sia chiamato a decidere da un socio su un suo reclamo avverso una delibera di esclusione del Consiglio direttivo, il Comitato deve chiedere l’esibizione della delibera motivata e deve invitare il socio escluso a presentare le sue difese entro un termine che non può essere inferiore a venti giorni. Qualora gliene sia fatta richiesta, deve sentire personalmente il socio escluso ed un consigliere delegato dal Consiglio, separatamente e in confronto tra loro. La decisione del Comitato dev’essere scritta e motivata e dev’essere notificata al socio entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato al socio per la presentazione degli scritti.

Art.11 – Il Collegio dei revisori dei conti.

Ai revisori dei conti spetta, nei limiti delle proprie attribuzioni, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.

Il Collegio dovrà redigere la relazione annuale di accompagnamento al bilancio e presentarla all’Assemblea nella seduta destinata all’approvazione di quest’ultimo.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, scelti anche tra non soci. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina nel suo seno il suo presidente.

Titolo III
Disposizioni finali
Art.12 – Esercizio sociale.

L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate al consigliere tesoriere, nel rispetto delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, secondo le competenze di ciascun organo.

L’associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art.13 – Modifiche statutarie.

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo o di almeno la metà più uno dei soci che comprenda almeno i due terzi dei soci effettivi.

Art.14 – Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’Assemblea.

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo dell’associazione l’assemblea delibererà in merito alla devoluzione del fondo comune residuo ad altre associazioni con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 – Regolamenti interni.

Eventuali specificazioni circa il funzionamento dell’Associazione o dei suoi organi potranno essere dettate in regolamenti interni dell’Associazione, proposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea.

Art.17 – Rinvio.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto è fatto rinvio alle applicabili norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento.

F.to Stefano Stanghellini
F.to Sergio Mattia
F.to Rocco Antonio Curto
F.to Giuseppe Amata
F.to Paolo Rosato
F.to Saverio Antonio Miccoli
F.to Enrico Fattinnanzi
F.to Giuseppe Stellin
F.to Nicola Morano
F.to Riccardo Roscelli
F.to Luigi Fusco Girard
F.to Vincenzo Del Giudice
F.to Ferruccio Giovanni Maria Zorzi
F.to Edoardo Mollica
F.to Anna Bianchini Notaio (L.S.)


NOTA. Statuto approvato dai Soci fondatori in occasione della costituzione dell’Associazione a Venezia il giorno 15 novembre 2005, con le modifiche decise dall’Assemblea ordinaria dei Soci a Bologna il giorno 11 novembre 2011.p